ORGANIZZAZIONE e PERSONALE, LAVORO, DECENTRAMENTO, TRASPARENZA e SEMPLIFICAZIONE

 
 

 


                                                       

 

 


                                                          

                                                                       Al Consigliere interrogante

                                                                       Francesco Torselli

                                                           e.p.c   Al Presidente del Consiglio

                                                                       Al Servizio Atti

                                                                                  Loro Sedi

 

 

 

Oggetto: Risposta Interrogazione n.345 “sulle dichiarazioni del vicesindaco in merito a provvedimenti disciplinari verso agenti di P.M.”

 

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, per cui si chiede ragione, a fronte di quanto richiamato dai firmatari a proposito di quelle parole, che gli stessi interroganti dichiarano “difficilmente fraintendibili”, espresse da un agente della P.M.: “Ve lo possiamo assicurare, la task force non esiste” e “siamo sempre i soliti dieci imbecilli che invece di stare un’ora per uno a girare…si sta cinque ore sotto il sole”,  della dichiarazione diffusa dal vicesindaco:“Quanto alle gravi affermazioni rilasciatela un rappresentante della polizia municipale in divisa, in base alle quali la task force annunciata dal sindaco Nardella sarebbe falsa, saranno presi gli opportuni provvedimenti disciplinari” si evidenzia quanto segue:

 

In merito al punto 1 e 3 non vi è ovviamente violazione della libertà di espressione in quanto libertà di espressione non può tradursi in comportamenti che rappresentino una violazione dei propri doveri. È il caso peraltro della sentenza della Corte di cassazione, sez. lavoro, n. 10511 del 22/10/1998, citata nella premessa della richiesta dei Consiglieri interroganti, per cui il comportamento dell’agente in sé si traduce “in un atto illecito (quale l’ingiuria o la diffamazione) o comunque una condotta manifestamente riprovevole e tale da indicare, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, quella gravità necessaria e sufficiente a compromettere in modo irreparabile il vincolo fiduciario, che costituisce la base del rapporto di lavoro”.

In particolare è oggetto di verifica il comportamento dell’agente di P.M. alla luce del DPR n.62/2013 (Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni) in attuazione del Decreto legge n.165/2011 Art.54 comma 1 e alla luce del Codice di Comportamento del Comune di Firenze adottato con DGM n.471 del 31/12/2013.

Il richiamo pertanto all’assunzione di “provvedimenti disciplinari” è evidente conseguenza della rilevazione, nell’immediatezza degli eventi, delle mancanze al rispetto di quanto espressamente disciplinato negli specifici Codici di comportamento, la cui inosservanza presuppone l’avvio, da parte dei Responsabili della struttura di appartenenza, del procedimento per l’accertamento delle eventuali responsabilità disciplinari a carico del dipendente.

 

 

 

In merito al punto 2 per quanto concerne i provvedimenti disciplinari, conseguenti al procedimento disciplinare, il procedimento medesimo è di competenza del dirigente a cui il dipendente è assegnato per sanzioni fino a 10 giorni di sospensione. Per sanzioni superiori è competente l’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

 

Cordiali saluti,

 

                                                                                   Federico Gianassi

   

 

Palazzo Vecchio, 25/07/2014