FIRENZE RIPARTE A SINISTRA, CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’, FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA

 
 

 

 

 

 

 

 


Mozione

 

Proponenti: Tommaso Grassi Giacomo Trombi Donella Verdi

 

 

Oggetto: Convenzioni tra Comune di Firenze e Firenze Parcheggi

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

 

Preso atto del comma 5 dell'articolo 11 del DPR 503/96 che recita :"Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili."

 

Preso atto che le convenzioni tra Comune di Firenze e la società Firenze Parcheggi sancisce per i seguenti parcheggi di struttura il numero corrispondente di stalli riservati per i disabili:

Stazione SMN 14 stalli riservati; 

Beccaria 5 stalli riservati; 

Fortezza Fiera 11 stalli riservati;

Oltrarno 5 stalli riservati;

Alberti 7 stalli riservati;

Pieraccini 16 stalli riservati;

Binario 16 4 stalli riservati;

Careggi 9 stalli riservati;

San Lorenzo 4 stalli riservati;

Palazzo di Giustizia 6 stalli riservati.

 

Considerando che restano esclusi i quattro seguenti parcheggi gestiti dalla Firenze Parcheggi perché privi di stalli riservati ai disabili.

Sant’Ambrogio 0 stalli riservati;

Parterre 0 stalli riservati ;

Europa 0 stalli riservati;

Porta al Prato 0 stalli riservati.

 

Rilevato che la società Firenze Parcheggi giustifica tale assenza nei parcheggi sprovvisti con la presenza di stalli in superficie di libero accesso, che però sono anche soggetti al conteggio del numero di parcheggi riservati a disabili lungo la sede stradale

 

Premesso che la società Firenze Parcheggi afferma che essendo una società a partecipazione privata non è tenuta ad assicurare la gratuità dei parcheggi per i disabili

 

Tenuto conto che in base al DPR 151 del 2012 avente per oggetto: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della

 

 

strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilita' delle persone invalide. (12G0172) (GU n. 203 del 31-8-2012 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2012." che recita: "Il comune puo' inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»

 

Preso atto del 'Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2009, n. 41/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche', pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 03.08.2009

 

Visto l'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Giunta Regionale:

Art. 9 - Parcheggi

1. Nelle aree di parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno ogni trenta o frazione di trenta, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

2. Detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzature, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.

3. L'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo è affiancata da una fascia di trasferimento dotata di una larghezza tale da consentire la rotazione di una sedia a ruote e, comunque, non inferiore a 1,50 metri. Lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, è sempre raccordato ai percorsi pedonali. La localizzazione del parcheggio è evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.

4. Se il parcheggio si trova ad un piano diverso rispetto a quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso è garantito attraverso un sistema di ascensori o di rampe aventi le caratteristiche previste dal presente regolamento.

5. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, è prevista una lunghezza tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se il posto auto è dotato di lunghezza non inferiore a 6 metri ed in tal caso, la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

 

6. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

 

Considerato il programma di mandato “La città delle opportunità”, sezione “la persona al centro” che intende declinare l’attenzione alle persone con diversa abilità secondo tutti i punti di vista;

 

 

 

SI IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A

 

 

 

Rivedere le convenzioni tra il Comune di Firenze e la società Firenze Parcheggi per la gestione dei parcheggi di struttura presenti sul territorio del Comune di Firenze adottandone le disposizioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2009, n. 41/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche', pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 03.08.2009, e con particolare attenzione a modificare le norme per

 

 

portare il numero di stalli da 1 ogni 50 o frazione di 50 (DPR 503/96) a 1 ogni 30 o frazione di 30 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2009, n. 41/R e suo regolamento) .

 

I Consiglieri Comunali

 

Tommaso Grassi

Giacomo Trombi

Donella Verdi