Gruppo Consiliare:

 

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA, CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’, FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA

 
 

 

 

 

 

 


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Mozione.

 Oggetto: trascrizione matrimoni contratti all’estero

Proponenti: Tommaso Grassi, Giacomo trombi Donella Verdi

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che

 Le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani ovvero tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera - e quindi spieghino effetti civili nell'ordinamento interno dello Stato straniero (Cass. civ. n. 10351/1998).

 Premesso inoltre che

 ·        Il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti nel nostro ordinamento tutte le volte in cui occorra far applicazione di norme di fonte Europea, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 della Carta di Nizza, ovvero:

-          il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti quando uno dei due coniugi non è un cittadino comunitario, poiché consente l’ottenimento del ricongiungimento familiare, facendo applicazione in Italia di norme di origine europea;

-          nell’applicazione del diritto europeo, quando il presupposto della norma è la sussistenza dello stato coniugale. Dunque poiché lo stato coniugale è provabile solo servendosi dell’atto di matrimonio iscritto (o trascritto) nel registro dei matrimoni dall’Ufficiale dello stato civile, la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero conferisce la possibilità di provare l’esistenza dello status coniugale e godere di tutti i benefici e le tutele derivanti dall’applicazione in Italia di norme europee.

 

 

Visto che

 

·        La trascrizione del matrimonio contratto all’estero solo quando uno dei coniugi sia straniero comporterebbe a carico dei coniugi cittadini italiani, una discriminazione fondata (non sull’orientamento sessuale, bensì) sulla cittadinanza: ovvero si riserverebbe ai cittadini italiani un trattamento peggiore rispetto a cittadini di Paesi non comunitari.

Considerato

 ·        che, l’art. 28 della Legge 218/95 prevede che “ il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei coiugi al momento della celebrazione, o dallo Stato di comune residenza in tale momento”

·        l’art. 65 della medesima legge dispone che “ hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonchè all’esistenza dei rapporti di famiglia o ai diritti di personalità quando sono stati richiamati dalla autorità dello Stato in cui la legge è richiamata o producono effetti nell’ordinamento di quello stato, purchè non siano contrari all’ordine pubblico”

 Considerato altresì che

 ·        secondo quanto precisato dalla Cassazione con sentenza 4184/12  “la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all’estero, non è contraria all’ordine pubblico”;

·        con Ordinanza del 3 aprile del 2014, il Tribunale di Grosseto ha confermato che la trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero anche fra persone dello stesso sesso è un onere formale che non comporta nessuna valutazione nel merito da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile;

·        che il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;

·        che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità;

 

 

 

·        che nelle norme di cui agli artt. da 84 a 88 del codice civile non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio;

·        che non è previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizione di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio "tempus regit actum";

Tutto ciò ritenuto

Invita

 Il Sindaco ad emanare una apposita Direttiva con la quale dispone che il Servizio anagrafe, stato civile ed elettorale del Comune di Firenze e, per esso, i delegati alle funzioni di Ufficiale di Stato civile provvederanno a trascrivere nell’archivio di cui all’art. 10 DPR 396/2000, su richiesta degli interessati, previo scrutinio della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo DPR, gli atti attestanti la celebrazione di matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso.

 

I consiglieri Comunali

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi