Gruppo Consiliare: FIRENZE RIPARTE A
SINISTRA, CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA
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Mozione.
Oggetto: trascrizione matrimoni contratti
all’estero
Proponenti:
Tommaso Grassi, Giacomo trombi Donella Verdi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
Le norme di diritto internazionale privato
attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani ovvero
tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento,
sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge
straniera - e quindi spieghino effetti civili nell'ordinamento interno dello
Stato straniero (Cass. civ. n. 10351/1998).
Premesso inoltre che
·
Il matrimonio tra
persone dello stesso sesso produce effetti nel nostro ordinamento tutte le
volte in cui occorra far applicazione di norme di fonte Europea, nel rispetto
di quanto stabilito dall’art. 9 della Carta di Nizza, ovvero:
-
il matrimonio tra
persone dello stesso sesso produce effetti quando uno dei due coniugi non è un
cittadino comunitario, poiché consente l’ottenimento del ricongiungimento
familiare, facendo applicazione in Italia di norme di origine europea;
-
nell’applicazione
del diritto europeo, quando il presupposto della norma è la sussistenza dello
stato coniugale. Dunque poiché lo stato coniugale è provabile solo servendosi
dell’atto di matrimonio iscritto (o trascritto) nel registro dei matrimoni
dall’Ufficiale dello stato civile, la trascrizione del matrimonio tra persone
dello stesso sesso celebrato all’estero conferisce la possibilità di provare
l’esistenza dello status coniugale e godere di tutti i benefici e le
tutele derivanti dall’applicazione in Italia di norme europee.
Visto che
·
La trascrizione del matrimonio contratto
all’estero solo quando uno dei coniugi sia straniero comporterebbe a carico dei
coniugi cittadini italiani, una discriminazione fondata (non sull’orientamento
sessuale, bensì) sulla cittadinanza: ovvero si riserverebbe ai cittadini
italiani un trattamento peggiore rispetto a cittadini di Paesi non comunitari.
Considerato
·
che, l’art. 28 della
Legge 218/95 prevede che “ il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è
considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale
di almeno uno dei coiugi al momento della celebrazione, o dallo Stato di comune
residenza in tale momento”
·
l’art. 65 della
medesima legge dispone che “ hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri
relativi alla capacità delle persone nonchè all’esistenza dei rapporti di
famiglia o ai diritti di personalità quando sono stati richiamati dalla
autorità dello Stato in cui la legge è richiamata o producono effetti
nell’ordinamento di quello stato, purchè non siano contrari all’ordine
pubblico”
Considerato altresì che
·
secondo quanto
precisato dalla Cassazione con sentenza 4184/12 “la trascrizione dei
matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all’estero, non è contraria
all’ordine pubblico”;
·
con Ordinanza del 3
aprile del 2014, il Tribunale di Grosseto ha confermato che la trascrizione di
un matrimonio celebrato all'estero anche fra persone dello stesso sesso è un
onere formale che non comporta nessuna valutazione nel merito da parte
dell'Ufficiale dello Stato Civile;
·
che il matrimonio è
valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di
celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della
celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
·
che hanno effetto in
Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché
all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità;
·
che nelle norme di
cui agli artt. da 84 a 88 del codice civile non è individuabile alcun
riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre
matrimonio;
·
che non è previsto,
nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da
disposizione di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato
all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi,
spieghi effetti civili nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non
avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di
pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio
"tempus regit actum";
Tutto ciò ritenuto
Invita
Il Sindaco ad emanare una
apposita Direttiva con la quale dispone che il Servizio anagrafe, stato civile
ed elettorale del Comune di Firenze e, per esso, i delegati alle funzioni di
Ufficiale di Stato civile provvederanno a trascrivere nell’archivio di cui
all’art. 10 DPR 396/2000, su richiesta degli interessati, previo scrutinio
della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo DPR,
gli atti attestanti la celebrazione di matrimoni contratti all’estero tra
persone dello stesso sesso.
I consiglieri Comunali
Tommaso Grassi
Donella Verdi
Giacomo Trombi