Gruppo Consiliare

La Scaletti, la Firenze viva

 
 

 

 


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Mozione

“ In merito al Regolamento di Polizia Urbana –

Norme per la civile convivenza in città

 Proposta di modifica degli art. 3 e 23

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il Regolamento di Polizia Urbana – Norme per la civile convivenza in città approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 24.07.2008;

 

considerato che con sentenza (depositato in segreteria il 19.3.2010, n. 00703/2010 Reg. Sen – n. 01915/2008 Reg. Ric) il Tar della Toscana annullava , tra gli altri, alcuni commi degli art. 3, 23 di suddetto regolamento ed ogni disposizione collegata o comunque correlata ad essi, ed in particolare:

 

 

_ per quanto riguarda l’art. 3, il comma 4 che recita:

 

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o

industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini

l’aggregazione di un numero considerevole di persone all’interno o all’esterno dei locali stessi, che

causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l’attività nelle

occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale

che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario

dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale”.

 

_ per quanto riguarda l’art. 23 il comma 2 che recita:

 

“Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento

comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso

la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica

quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il

disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può

costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti”.

 

 

 

 

 

 

considerato che l’atto del Tar confutava agli art. 3 comma 4 e 23 comma 2 , l’assenza in essi dei principi di “tassatività” e “ determinatezza della specie illecita” ;

 

ritenuto che occorra quindi procedere a ridefinire tali articoli secondo le prescrizioni desumibili dalla sentenza del Tar per poterne ripristinare efficacia e applicabilità giuridica;

 

rilevata infine l’esigenza di un’azione sempre più efficace dell’Amministrazione comunale verso tutti quei comportamenti che mettano a repentaglio la civile convivenza in città, nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti in causa e delle norme vigenti,

 

tutto questo considerato,

 

 

 

il Consiglio Comunale da mandato

 

alla Commissione consiliare Affari Istituzionali affinché  apra una discussione in merito e presenti  al Consiglio Comunale la relativa proposta di modifica.

 

 

 

Cristina Scaletti