MOZIONE

Oggetto: Adeguamento dei giochi presenti nei parchi pubblici cittadini alle esigenze dei bambini disabili

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale "informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, ... all'handicap".  (art. 6 comma 1 dello Statuto comunale)

- "il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, ... opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche", (art. 11 comma 1 dello Statuto comunale);

- "il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana" (art. 12 comma 1 dello Statuto comunale);

- L'Amministrazione Comunale "promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età" (12 comma 7 dello Statuto comunale);

- La legge 104/92 all'art. 8 comma 1 lett. e) stabilisce che, a favore dei cittadini disabili, deve essere garantito,  "l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata .... mediante l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali" e l'art. 23 della stessa legge "Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative" riporta che "le Regioni e i Comuni, i Consorzi di Comuni ........ realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, mentre all'art. 23 comma 1 trova menzione che gli Stati sottoscrittori l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate".

- I bambini disabili sono, in primo luogo bambini, che hanno diritto, secondo la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia (approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata dall'Italia con la legge del 27 maggio 1991 n. 176) a vedersi riconosciuti una serie di diritti legati al loro status di "fanciulli". Con questa iniziativa il legislatore si è impegnato non tanto ad elaborare nuovi principi teorici, di cui l'ordinamento è ormai saturo, quanto ad intraprendere concrete misure di intervento e di gestione delle problematiche dei bambini, ragazzi ed adolescenti.

- Tra i diritti presi in considerazione dalla suddetta Convenzione trova particolare risalto, all'art. 31 comma 1, "il diritto ... a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età"  "riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità".

Considerato che:

- le aree destinate alle attività per il gioco, per il riposo, la sosta o la socializzazione e le strutture stesse devono essere accessibili e fruibili anche da parte di bambini e adulti con disabilità, al fine di favorire concrete occasioni di integrazione e di superamento delle diversità e dell'emarginazione.

 

- per ACCESSIBILITA' s’intende "la possibilità di raggiungere con sufficiente autonomia, da parte anche di persone con disabilità, le aree, i diversi giochi ed ogni altro punto d'interesse (es. : panchine, servizi igienici, tavoli, bacheche, ecc.)".

- per FRUIBILITA' s’intende "la possibilità anche da parte di persone con disabilità, di utilizzare al meglio le strutture disponibili”;

Considerata la vasta gamma di prodotti adeguati all'utilizzo da parte di bambini disabili;

SI IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- a verificare lo stato attuale delle attrezzature ludiche presenti nei parchi e giardini cittadini e delle aree in cui sono ubicate, stabilendo quali di esse siano accessibili anche ai bambini disabili;

- a rendere effettive l’accessibilità e la fruibilità citate in narrativa e per l’effetto utilizzarle quali primari criteri guida per la futura progettazione delle nuove aree gioco comunali e delle nuove aree verdi adibite ad aree gioco;

- a determinare le procedure e adottare i provvedimenti opportuni affinché le costruzioni che verranno eseguite da privati, alla stregua di quelle pubbliche, e che entreranno a far parte del patrimonio comunale siano anch’esse fruibili e accessibili;  

- ad indicare, con l’ausilio e il parere tecnico degli uffici competenti, quali parchi e giardini della città siano, per ubicazione, fruibilità e dimensioni, i più adatti ad ospitare attrezzature ludiche accessibili anche a bambini disabili e quindi, previa verifica di fattibilità, provvedere alla progressiva sostituzione dei vecchi giochi -secondo la loro normale usura- assicurandosi che tra le nuove dotazioni ve ne siano di utilizzabili da parte di bambini con disabilità.