INTERPELLANZA
Oggetto: via Fabbroni
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
- Premesso che via G.Fabbroni dai
n.ri civici 26 al 68/r e dal 66 al 74 è classificata come strada privata
ad uso pubblico, come risulta dal provvedimento deliberativo n.20 adottato
dalla Giunta Municipale in data 20.01.2009 al quale è allegato l’elenco
delle strade con l’indicazione del relativo stato giuridico quale risulta
da un’ indagine ricognitoria condotta su alcune viabilità private gravate
da un consolidato diritto di uso pubblico;
- Visto che nel suddetto
provvedimento si conferma che il riconoscimento della servitù di uso
pubblico su una determinata strada di proprietà privata comporta che
quest’ultima non possa venire chiusa con sbarra, cancello o altra
modalità, che non possa esserne limitato o impedito l’accesso e la
percorribilità nonché sia sottoposta alla disciplina prevista dal Codice
della Strada;
- Rilevato inoltre che dal
riconoscimento dell’uso pubblico delle strade di cui all’elenco
sovracitato deve conseguire l’uniformità nell’erogazione dei relativi
servizi pubblici da attuare secondo specifici programmi di intervento
condotti dall’Amministrazione Comunale e/o dalle società partecipate;
- Visto che i servizi pubblici finora
garantiti in via Fabbroni sono la pulizia e la segnaletica stradale nonchè
la pubblica illuminazione mentre non vengono effettuati gli interventi di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria di marciapiedi e carreggiata;
- Rilevato che in particolare
solo un tratto della suddetta via di circa 50 mq, ubicato in
corrispondenza del residence Leopoldo che è parte dell’edificio a suo
tempo autorizzato dall’Amministrazione ad interventi di urbanizzazione
residenziale, necessita di opere di ripristino del fondo e del manto;
- Rilevato peraltro che
l’Amministrazione Comunale pretende il pagamento di tributi quali
l’occupazione del suolo pubblico, oneri per il rilascio di concessioni di
passo carrabile, nonché eleva multe per contravvenzioni alle norme del
Codice della Strada in merito alla sosta ordinariamente regolamentata con
specifica segnaletica;
- Considerato che a partire dal
2009 il Tribunale di Firenze ha nominato un amministratore del
supercondominio di via Fabbroni interno civici 66-76 relativo al complesso
di fabbricati frontistanti la suddetta via;
- Considerato che nella strada si
affacciano almeno 110 unità familiari ed alcuni esercizi commerciali fra
cui un’officina, una palestra-scuola di danza oltre ad un grossista per la
fornitura di attrezzature della ristorazione da poco insediato che sono
forti attrattori di traffico anche pesante, responsabili dell’usura della
sede viaria nonché fonti di inquinamento, amplificato peraltro dalle
limitate dimensioni della carreggiata, dal doppio senso di marcia e dal
parcheggio su entrambi i lati;
- Ricordato come da tempo i
residenti tentino di addivenire ad un’intesa con l’Amministrazione che
garantisca loro condizioni di sicurezza e decoro della strada, senza
tuttavia aver individuato una soluzione condivisa in grado di risolvere il
contenzioso aperto da anni;
- Rilevato infatti che già nel
1998 il rappresentante pro tempore del Consorzio costituito tra i
proprietari frontisti della strada propose all’Amministrazione Comunale la
donazione della strada privata stessa, la cui accettazione è stata
tuttavia subordinata al suo preventivo adeguamento da parte del Consorzio
con una serie di lavori relativi a fognature e sede viaria;
- Ricordato tuttavia come l’art.
3 del D.L. 1 settembre 1918, tuttora in vigore, preveda la partecipazione
del Comune alle spese di manutenzione delle strade private ad uso
pubblico, nella misura che va da un quinto ad un mezzo della spesa
necessaria, come riconosciuto dall’Amministrazione con nota del 31.05.2013
con la quale era stata definita l’entità della somma che i condomini
avrebbero dovuto corrispondere al momento della cessione della proprietà;
- Rilevato come, anche a seguito
della diversa posizione assunta dall’Amministrazione Comunale a fronte
della nota ministeriale prot. 412 del 27.01.2014 che escluderebbe
l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade private
ad uso pubblico poste all’interno di centri abitati, non è stato
formalizzato alcun provvedimento di cessione della strada in oggetto da
parte dei privati;
- Considerato che il Consiglio di
Stato, con sentenza n.728/2012 ha ridefinito gli indici che manifestano la
natura pubblica o privata di una strada precisando che affinchè “ un’area
privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù di passaggio, è necessario,
oltre all’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga ad opera di una
collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico,
generale interesse” comprendendo fra gli indici anche la manutenzione che
ne determina l’idoneità stessa a soddisfare esigenze di interesse
generale;
- Appreso peraltro che nella
documentazione di rogito delle proprietà immobiliari che compongono il
supercondominio di via Fabbroni non figurano quote relative alla strada
che ne dimostrino la natura privata e ne definiscano l’appartenenza;
- Appreso inoltre che circa 3
anni fa la targa che riportava l’iscrizione “strada privata” è stata
sostituita con l’attuale targa toponomastica, atto riconducibile ad una
decisione assunta dall’Amministrazione e che rappresenta un’ulteriore
conferma dell’utilità pubblica della via
INTERPELLA IL SINDACO
PER SAPERE
- Sulla base di quali elementi –
documenti, titolo di provenienza, stato di fatto - l’Amministrazione
Comunale è stata in grado di provvedere all’inserimento di via Fabbroni all’interno
della classificazione di cui al provvedimento deliberativo n.20/2009
definendone lo stato giuridico di strada privata ad uso pubblico;
- Se l’Amministrazione, qualora
non sia rintracciabile alcun documento comprovante il diritto di proprietà
dei residenti, intenda prendere atto della natura pubblica della strada e
considerarne lo stato di fatto assumendosi i relativi oneri;
- Se viceversa, accertata la
natura privata ad uso pubblico della via, l’Amministrazione ritiene comunque
necessario garantire la sicurezza ed il decoro di una strada di pubblica
utilità sulla quale da anni i residenti reclamano la completezza
nell’erogazione dei servizi, compresa la manutenzione della carreggiata e
dei marciapiedi definiti dal Codice della Strada parte del sistema di
viabilità;
- Se, qualora si intendesse
procedere con l’acquisizione alla proprietà comunale della strada di cui
fosse accertato e documentato lo stato giuridico privato, si ritenga
opportuno ridefinire le eventuali condizioni di cessione della strada
accertando l’entità effettiva degli interventi necessari a garantirne
l’integrità, anche mediante un sopralluogo tecnico, al fine di completare
la trattativa avviata e legittimare una situazione controversa che si
perpetua da svariati decenni.
Mario Tenerani
Firenze, 30 giugno 2014